Art. 1.
(Istituzione di una zona franca urbana nel comune di Caltanissetta).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'articolo 3, comma 561, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una zona franca urbana nel comune di Caltanissetta, di seguito denominata «zona franca urbana».
      2. La zona franca urbana è delimitata dal comune di Caltanissetta, sentite la Regione siciliana e la provincia di Caltanissetta, secondo criteri socio-economici deliberati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.